quinta-feira, 15 de agosto de 2013

DUPLA CIDADANIA 
A cidadania italiana poderá ser adquirida segundo a modalidade e os procedimentos abaixo:

"ACQUISTO DELLA CITTADINANZA.
La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

1. CITTADINANZA PER FILIAZIONE (“ius sanguinis”) (cidadania por filiação - ius sanguinis)

L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis, già presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un’ipotesi eccezionale e residuale.
Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l’articolo recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.
Riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli. (reconhecimento do direito de cidadania aos estrangeiros descendentes de avós italianos imigrados em países onde existe somente o direito a cidadania pelo ius soli)

La legge del 1912, sebbene all’art. 1 confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865, all’art. 7 intese garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un’importante eccezione al principio dell’unicità della cittadinanza.
L’art. 7 della legge 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all’interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all’estero.
Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell’unicità di cittadinanza, anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall’art. 12 della medesima legge n. 555\1912.
Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano perciò, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo emigrato) e, dall’altro, sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).
Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992.
L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.
La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:
accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni); accertare che l'avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un'eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera; comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione; attestare che né l'istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.
Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.
L’istanza deve essere presentata all’Ufficio consolare nell’ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero originario italiano."

2. CITTADINANZA PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO (“ius soli”).

3. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DURANTE LA MINORE ETA’.
a) CITTADINANZA PER RICONOSCIMENTO O PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA FILIAZIONE.
b) CITTADINANZA PER ADOZIONE.
c) PER NATURALIZZAZIONE DEI GENITORI.

4. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE.

5. CITTADINANZA PER MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A.
(CIDADANIA ITALIANA ATRAVÉS DE CASAMENTO COM CIDADÃO(Ã) ITALIANO(A))
L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92.
Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:
in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio; all’estero: tre anni dopo il matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto; assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici; assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato); assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
La domanda di acquisto della cittadinanza, indirizzata al Ministro dell’Interno, va presentata, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare territorialmente competente utilizzando l’apposito modulo che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto. Ove il richiedente sia un cittadino extracomunitario la firma deve essere autenticata dall’Ufficio consolare che riceve la domanda.
In caso di istanza presentata all’estero, il richiedente deve allegare la seguente documentazione legalizzata e tradotta:
atto di nascita completo di tutte le generalità, ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall’Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante; certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza; certificato di residenza o documento equipollente; estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal Comune italiano presso il quale è stato iscritto o trascritto il relativo atto (non certificato o copia dell’atto di matrimonio); certificato di cittadinanza italiana del coniuge in bollo; copia del passaporto (munita di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato che lo ha rilasciato; certificato di stato di famiglia, in bollo. Ricevuta del pagamento del contributo di 200 euro.
In base all’art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell’Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell’Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1° giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:- al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;
- al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero;
- al Ministro dell'Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
I seguenti atti: estratto dell’atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ultimo dalla legge 183/2011.
Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea può essere esonerato dalla presentazione dell’estratto dell’atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, qualora tali atti siano già in possesso della Rappresentanza diplomatico consolare. A tal fine è necessario che:
a. il richiedente dichiari nella domanda che l’estratto dell’atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia e il certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono già in possesso dell’Ufficio consolare, indicando il Comune italiano dove l’atto è stato trascritto, la data di celebrazione del matrimonio e, ove in suo possesso, gli estremi della trascrizione;
b. l’Ufficio consolare attesti che i dati riportati dall'istante nella domanda sono stati verificati e corrispondono ai suddetti atti in possesso della Sede.
Si suggerisce ad ogni buon fine di consultare il sito web della Rappresentanza competente per residenza.


7. CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA PER MERITI SPECIALI.

8. RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI
Legge 14 dicembre 2000, n. 379.
Legge 8 marzo 2006, n. 124.

A. Soggetti destinatari dell'art.19 del Trattato di Pace di Parigi, in quanto già residenti nei territori ceduti nel 1947.

B. Soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 3 del Trattato di Osimo, già residenti nel territorio della zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste.

DOPPIA CITTADINANZA - DUPLA CIDADANIA
A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91/92), salvo disposizioni di accordi internazionali.
La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo del 1963 comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa (a seguito della denuncia di Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, risultano attualmente firmatari l’Austria, la Danimarca, la Norvegia e i Paesi Bassi).

MAIORES ESCLARECIMENTOS:

beatriz_piccoli@hotmail.com

2 comentários:

  1. Italian Citizenship law is based on jus sanguinis, or citizenship by blood.

    If you have an Italian ancestor in your family’s bloodline, you probably qualify for Italian Citizenship.

    In fact, it is possible to claim Italian Citizenship if there is an ancestor in your family that was an Italian Citizen at the time of his death, meaning that he never renounced to Italian Citizenship in his life.

    Many countries allow dual citizenship. Among these countries there are the United States, Canada and Brazil.
    An Italian Citizenship Lawyer can assist you with the entire process of claiming Italian Citizenship and obtaining an Italian Passport. Becoming an Italian Citizen will give you the advantage of traveling, working, and retiring in any of the European Countries without the need to apply for a Visa, which can be a difficult and lengthy process.
    http://www.simonebertollini.com/Immigration-Law/Citizenship/Dual-Citizenship.aspx

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    1. Soy Beatriz Piccoli. Yo también soy un licenciado en Derecho y trabajar con la doble nacionalidad en Italia, los brasileños rectores que tienen derecho a tal reconocimiento. Como puedo evitarlo, estará a su disposición. Gracias.

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